Cassazione: il congedo retribuito spetta per ogni figlio disabile

Invalidi & Disabili


Posted: 23 Oct 2017 07:41 AM PDT
Cassazione: il congedo retribuito spetta per ogni figlio disabile
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Con la sentenza n. 11031 del 5 maggio 2017 la Corte di Cassazione si occupa del congedo retribuito di due anni per l’assistenza dei figli in condizione di handicap grave.
Il congedo biennale, secondo la sentenza, può essere attribuito più volte in capo allo stesso lavoratore nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti in relazione ai quali il beneficio può essere richiesto; mentre l’espressione, contenuta nella normativa, riferita alla “durata complessiva di due anni” consente di sommare i periodi di congedo goduti alternativamente da entrambi i genitori, ma non i congedi relativi ad altri figli in situazione di handicap grave.
Si tratta del congedo straordinario (Legge 388/2000, art. 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, art.42, comma 5), ossia della possibilità concessa ai genitori (lavoratori dipendenti) di figli con handicap di assentarsi dal lavoro per 2 anni, conservando il posto di lavoro e la retribuzione.
L’importanza della sentenza in questione sta dunque nel fatto che secondo gli ermellini il congedo spetta per ogni figlio disabile e non una sola volta per due anni complessivi!
Dunque, tali permessi, in caso di più figli con handicap grave, sono raddoppiati, potendo essere attribuiti a ciascun figlio minore per la durata di due anni.
Dalla formulazione letterale delle norme si evince che il diritto al congedo retribuito può essere fruito una sola volta, in maniera continuativa o frazionata, nell’arco della vita lavorativa. Infatti, la normativa dice questo:

  • § Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 riconosce il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare “la durata complessiva di due anni”.
  • § La Legge n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 parla allo stesso scopo di un “periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni”.
  • § Il D.M. n. 278 del 2000, art. 2 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione “può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.”

A ben vedere, però, nessuna delle disposizioni succitate autorizza ad affermare che sul piano letterale la legge ha inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere siano più di uno; talché, esaurito il periodo complessivo di 2 anni il genitore non ha più diritto nell’arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell’ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.
Le stesse norme appena viste, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione possono essere intese unicamente nel senso che il limite dei due anni, in effetti non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori , si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della indispensabile assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4 che ha modificato del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis secondo il quale: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa….”
Grazie alla novella introdotta dal Decreto legislativo n. 119 del 2011, deve ritenersi confermato quindi il diritto del genitore di due figli portatori di handicap grave a fruire del congedo ex articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 entro il limite di 2 anni per ciascuno dei figli minori portatori di handicap.
Testo della sentenza: Cassazione n. n. 11031 del 5 maggio 2017
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