Invalidi & Disabili |
Posted: 23 Oct 2017 07:41 AM PDT Cassazione: il congedo retribuito spetta per ogni figlio disabile Invalidi & Disabili Con la sentenza n. 11031 del 5 maggio 2017 la Corte di Cassazione si occupa del congedo retribuito di due anni per l’assistenza dei figli in condizione di handicap grave. Il congedo biennale, secondo la sentenza, può essere attribuito più volte in capo allo stesso lavoratore nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti in relazione ai quali il beneficio può essere richiesto; mentre l’espressione, contenuta nella normativa, riferita alla “durata complessiva di due anni” consente di sommare i periodi di congedo goduti alternativamente da entrambi i genitori, ma non i congedi relativi ad altri figli in situazione di handicap grave. Si tratta del congedo straordinario (Legge 388/2000, art. 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, art.42, comma 5), ossia della possibilità concessa ai genitori (lavoratori dipendenti) di figli con handicap di assentarsi dal lavoro per 2 anni, conservando il posto di lavoro e la retribuzione. L’importanza della sentenza in questione sta dunque nel fatto che secondo gli ermellini il congedo spetta per ogni figlio disabile e non una sola volta per due anni complessivi! Dunque, tali permessi, in caso di più figli con handicap grave, sono raddoppiati, potendo essere attribuiti a ciascun figlio minore per la durata di due anni. Dalla formulazione letterale delle norme si evince che il diritto al congedo retribuito può essere fruito una sola volta, in maniera continuativa o frazionata, nell’arco della vita lavorativa. Infatti, la normativa dice questo:
A ben vedere, però, nessuna delle disposizioni succitate autorizza ad affermare che sul piano letterale la legge ha inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere siano più di uno; talché, esaurito il periodo complessivo di 2 anni il genitore non ha più diritto nell’arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell’ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. |