Supplenze e responsabilita' dei docenti di sostegno

15 gennaio 2014 @ 18:12

Alunno con disabilità insieme a insegnante di sostegnoCon una Sentenza prodotta qualche mese fa (n. 15091 dell’11 luglio 2013), il Tribunale del Lavoro di Napoli ha annullato una sanzione disciplinare comminata a un’insegnante di sostegno, accusato di non avere immediatamente soccorso, nella sua ora di servizio, un alunno della propria classe lievemente infortunatosi. In realtà la docente, durante quell’ora, era stata mandata in un’altra classe –senza ordine di servizio scritto – a supplire un collega assente, dopo avere firmato la sua presenza nella classe di titolarità e avendo dovuto firmare anche sul registro della classe dove svolgeva supplenza.
Quest’ultima è una circostanza che non viene evidenziata nella Sentenza del Tribunale di Napoli, mentre invece sembra di notevole rilievo. Da più parti, infatti, è stata lamentata la prassi illegittimadei Dirigenti Scolastici di mandare docenti per il sostegno a supplire colleghi curricolari assenti in altre classi, abbandonando così l’alunno loro assegnato. Si tratta di una prassi condannata pure dal Ministero, con le Linee Guida sull’Integrazione del 4 agosto 2009, oltreché da altre Circolari del Ministero stesso e di vari Uffici Scolastici Regionali.
Onde evitare, quindi, il ripetersi di tali episodi e a garanzia della responsabilità dei docenti per il sostegno, si suggerisce che, in questi casi, essi pretendano dal Dirigente Scolastico un ordine di servizio scritto, sia per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostati dal posto di lavoro, sia per poter attestare l’illegittimità del provvedimento. Anche perché – rispetto alla responsabilità – qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l’ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l’ordine di servizio scritto, il docente stesso risulta formalmente presente nella classe di titolarità e quindi dovrà rispondere contrattualmente per i danni subiti dall’alunno, oltreché extracontrattualmente per i danni arrecati da un alunno a un altro alunno (articolo 2048 del Codice Civile).
Qualora poi il Dirigente Scolastico, o chi lo rappresenta, non voglia sottoscrivere l’ordine di servizio, il docente di sostegno potrà legittimamente rifiutarsi di eseguire l’ordine poiché esso, oltre che illegittimo, è anche lesivo della sua responsabilità personale. Se invece l’ordine di servizio scritto arriverà, essendo, come detto, illegittimo, il docente – dopo averlo eseguito prestando la supplenza – potrà sempre contestarlo sia a livello sindacale che giurisdizionale.
Ovviamente, in presenza e in esecuzione di un ordine di servizio scritto, il docente per il sostegno non è responsabile di eventuali danni prodottisi nella sua classe di titolarità, mentre lo è per quelli che si verificassero nella classe ove egli prestasse supplenza. (Salvatore Nocera)

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