DSA: le norme non vanno sfruttate impropriamente

Dopo infatti l’approvazione della Legge 170/10, per la tutela degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), c’era stato anche chi aveva sollevato critiche – talora frutto di sottintesa malizia – secondo cui avrebbe potuto registrarsi un pericoloso abbassamento dei livelli di profitto degli alunni, camuffati come conseguenza di DSA. Ora, però, vi è una Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, che ridà serenità alla scuola e il giusto peso all’effettiva tutela dei diritti degli alunni con DSA, nei soli casi in cui tali diritti siano correttamente esercitati e non abusati per coprire uno scarso impegno apprenditivo
Alunna che studia, con le mani sui capelli
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, con la Sentenza Breve n. 329 del 13 ottobre scorso, ha rigettato il ricorso di un alunno con disturbi specifici di apprendimento (d’ora in poi DSA), che lamentava la bocciatura agli esami di “maestro d’arte” della terza classe di un Istituto Professionale, a causa della manca applicazione delle misure dispensative e compensative previste dalla Legge 170/10 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
Si tratta senz’altro di una Sentenza interessante, perché fuga numerose critiche, sollevate anche con sottintesa malizia, successive all’approvazione della citata Legge 170/10, secondo cui avrebbe potuto registrarsi un pericoloso abbassamento dei livelli di profitto degli alunni, camuffati come conseguenza di DSA.
Senza dunque riprendere il dibattito sull’opportunità o la necessità dell’approvazione di un’apposita legge sui DSA, la Sentenza fa sostanzialmente giustizia di tutti i timori di lassismo apprenditivo.
In particolare, la dialettica processuale ha evidenziato come l’Amministrazione scolastica abbia potuto dimostrare di avere applicato tutte le norme relative alle misure compensative e dispensative, dai tempi più lunghi all’uso del computer con il correttore automatico, fino a quello della calcolatrice.
Pertanto – smontate tutte le censure sulla violazione della normativa di tutela degli alunni con DSA – il Tribunale ha confermato il provvedimento di bocciatura, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell’alunno l’esito negativo dell’esame.
Una sentenza “normale”, dunque, in queste circostanze assume il carattere di una “decisione esemplare”, per ridare serenità alla scuola e il giusto peso all’effettiva tutela dei diritti degli alunni con DSA, nei soli casi in cui tali diritti siano correttamente esercitati e non abusati per coprire uno scarso impegno apprenditivo.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Per ulteriori approfondimenti sulla materia qui trattata, si veda anche – sempre nel nostro sito – il testo di Salvatore Nocera intitolato Disturbi specifici di apprendimento: il Regolamento e le Linee Guida (cliccare qui).

Ultimo aggiornamento (Monday 07 November 2011 12:11)