17 dicembre 2015 @ 19:03 – Studio
Ancora una volta, per vedere garantito il diritto allo studio dei propri figli con disabilità, le famiglie sono state costrette a rivolgersi al Tribunale. Infatti, una famiglia residente in provincia di Catania, patrocinata dallo studio legale dell’avvocato Francesco Marcellino, che collabora anche a livello nazionale con l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), si è dovuta rivolgere alla Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza) del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per ottenere, da parte delle Istituzioni scolastiche preposte e dal Libero Consorzio dei Comuni di Catania-Provincia Regionale di Catania, l’assistenza di base per il proprio figlio con disabilità, che frequenta l’Istituto Superiore Michele Amari di Giarre.
Quest’ultimo ha costante bisogno di assistenza per gli spostamenti – sia interni che esterni all’edificio scolastico – e per la cura dell’igiene personale, ma nonostante questo, nel corso dell’anno gli era stato assegnato solo il docente di sostegno, impedendone in questo modo, di fatto, la frequenza scolastica.
Ebbene, il TAR ha sancito con la citata Sentenza che «l’obbligo dei Liberi Consorzi (i quali sono succeduti nella totalità delle funzioni e, pertanto, degli obblighi delle abolite Province) di garantire il servizio di assistenza agli alunni disabili che frequentano gli istituti di istruzione secondaria trova fondamento normativo in numerose disposizioni succedutesi nel tempo».
Basandosi anche sulla sua Sentenza n. 2632/13, in cui si affermava che in Sicilia «l’onere dello svolgimento dei servizi per cui è causa è posto dall’art. 22 della l.r. n. 15/2004 a carico delle Province regionali (oggi liberi consorzi di comuni) qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari dell’isola», il TAR Siciliano ha nuovamente ribadito l’onere del Libero Consorzio dei Comuni di Catania – nel cui àmbito ricade la scuola frequentata dallo studente – di assegnare, per l’anno scolastico 2015-2016, personale adeguato per l’assistenza igienico-sanitaria, ricordando che tale onere vale anche per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione.
L’ANFFAS Nazionale e l’ANFFAS Sicilia plaudono a questa ulteriore Sentenza volta a tutelare i diritti degli alunni con disabilità, che sempre più spesso nella Regione Siciliana si trovano costretti ad affrontare enormi ostacoli per vedere garantito il loro diritto allo studio, un diritto per il quale le tante Sezioni ANFFAS dell’Isola – e non solo – si stanno battendo al fianco delle famiglie, per ottenere l’assistenza specialistica, oltre al PEI (Piano Educativo Individualizzato), alla continuità didattica, alle ore di sostegno e altro ancora, per raggiungere in tal modo una reale e concreta inclusione scolastica.
L’auspicio, ovviamente, è che il problema derivante dall’assegnazione dell’assistenza specialistica – e i tanti altri relativi alla scuola – sia risolto nel pieno rispetto delle normative vigenti – inclusa laConvenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – in tutto il territorio italiano e che il diritto alla piena inclusione scolastica non debba essere garantito dai Tribunali, ma dalle Istituzioni a ciò preposte. (R.S.)
Quest’ultimo ha costante bisogno di assistenza per gli spostamenti – sia interni che esterni all’edificio scolastico – e per la cura dell’igiene personale, ma nonostante questo, nel corso dell’anno gli era stato assegnato solo il docente di sostegno, impedendone in questo modo, di fatto, la frequenza scolastica.
Ebbene, il TAR ha sancito con la citata Sentenza che «l’obbligo dei Liberi Consorzi (i quali sono succeduti nella totalità delle funzioni e, pertanto, degli obblighi delle abolite Province) di garantire il servizio di assistenza agli alunni disabili che frequentano gli istituti di istruzione secondaria trova fondamento normativo in numerose disposizioni succedutesi nel tempo».
Basandosi anche sulla sua Sentenza n. 2632/13, in cui si affermava che in Sicilia «l’onere dello svolgimento dei servizi per cui è causa è posto dall’art. 22 della l.r. n. 15/2004 a carico delle Province regionali (oggi liberi consorzi di comuni) qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari dell’isola», il TAR Siciliano ha nuovamente ribadito l’onere del Libero Consorzio dei Comuni di Catania – nel cui àmbito ricade la scuola frequentata dallo studente – di assegnare, per l’anno scolastico 2015-2016, personale adeguato per l’assistenza igienico-sanitaria, ricordando che tale onere vale anche per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione.
L’ANFFAS Nazionale e l’ANFFAS Sicilia plaudono a questa ulteriore Sentenza volta a tutelare i diritti degli alunni con disabilità, che sempre più spesso nella Regione Siciliana si trovano costretti ad affrontare enormi ostacoli per vedere garantito il loro diritto allo studio, un diritto per il quale le tante Sezioni ANFFAS dell’Isola – e non solo – si stanno battendo al fianco delle famiglie, per ottenere l’assistenza specialistica, oltre al PEI (Piano Educativo Individualizzato), alla continuità didattica, alle ore di sostegno e altro ancora, per raggiungere in tal modo una reale e concreta inclusione scolastica.
L’auspicio, ovviamente, è che il problema derivante dall’assegnazione dell’assistenza specialistica – e i tanti altri relativi alla scuola – sia risolto nel pieno rispetto delle normative vigenti – inclusa laConvenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – in tutto il territorio italiano e che il diritto alla piena inclusione scolastica non debba essere garantito dai Tribunali, ma dalle Istituzioni a ciò preposte. (R.S.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net (Roberta Speziale; Daniela Cannistraci).
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