La prima casa
È stato il d.l. 69/2013 (c.d. decreto del Fare) a chiarire le regole relative alla non espropriabilità della prima casa. Deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente.Restano escluse le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli).Sull’efficacia temporale delle disposizioni in esame è intervenuta la Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 19270/2014, precisando che, in presenza delle condizioni espresse, la normativa sull’espropriazione della prima casa quando a procedere sia Equitalia, risulta applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se intrapresi prima dell’emanazione della novella.
Per gli Ermellini “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima“.
Pertanto, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare, sia diretta sull’unico bene di proprietà, a destinazione abitativa e non di lusso, nel quale in il contribuente abbia la propria residenza, “l‘azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione“, anche se il pignoramento è anteriore all’entrata in vigore del decreto.Tuttavia, resta salva la possibilità di ipotecare l’abitazione principale se il debito a ruolo supera i 20mila euro, ma il Fisco potrà procedere all’espropriazione se l’importo complessivo del credito per cui procede supera i 120mila euro. È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto.
Stipendio e pensione
Beni assolutamente impignorabili
L’art. 514 c.p.c. stabilisce un elenco di cose mobili assolutamente impignorabili che si aggiungono a quelle previste da speciali disposizioni di legge. Si tratta di beni familiari di prima necessità oppure aventi un particolare valore sacro o affettivo.L’elenco comprende le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, l’anello nuziale, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione, le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.Ancora, vi sono quei beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi: i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.
Sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato. La legge 28 dicembre 2015, n. 221, invece, ha aggiunto all’elenco di impignorabilità anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali nonchè quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Crediti impignorabili
Auto di lavoro
Conto corrente e casa cointestati
In caso di beni cointestati (art. 1101 c.c.) la legge presume che le quote dei partecipanti siano uguali tra loro. Pertanto, la pignorabilità del bene nei confronti del debitore è ammessa unicamente per la metà, come può avvenire nel caso di conto cointestato.Per evitare abusi, ovverosia che l’esattore si appropri di somme appartenenti a soggetti diversi dal debitore, in caso siano presenti cointestatari nel conto non è possibile l’azione diretta del creditore presso la banca o la posta, ma è necessario adire il giudice che potrà assegnargli le somme dovute limitate alla quota di spettanza del debitore.
Tuttavia, precisa l’art. 599 c.p.c., i beni indivisi possono essere pignorati anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore e in tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.Infatti, solo se il bene può essere diviso in natura si procede alla divisione in quote, con espropriabilità della singola da parte del creditore procedente: in caso contrario, si dovrà vendere il bene per intero e la quota-parte del ricavato verrà restituita al contitolare non debitore.