Non si puo' esultare troppo, per Sentenze come questa

5 maggio 2017 @ 10:58 – Studio

Bimbo con disabilità in una stanzetta da soloUn bimbo con disabilità di una scuola elementare, costretto a trascorre le ore scolastiche con la sua carrozzina in uno stanzino, senza alcun tipo di supporto

Nei giorni scorsi, con la Sentenza n. 2023, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato come «l’inserimento e l’integrazione nella scuola – con l’ausilio dell’insegnante di sostegno – anzitutto evitano la segregazione, la solitudine, l’isolamento» e «rivestono poi fondamentale importanza sociale, perché rendono possibili il recupero e la socializzazione».
Tale provvedimento prende le mosse da un caso verificatosi in Toscana e sollevato dalla madre di un minore con disabilità: la donna aveva chiesto che la scuola per l’infanzia alla quale il figlio era stato iscritto riconoscesse le ore di sostegno per l’anno scolastico 2015-2016. Il Dirigente Scolastico aveva prima fatto presente all’Ufficio Scolastico Regionale che al minore dovevano essere attribuite 25 ore settimanali di sostegno, poi, una volta acquisite le determinazioni dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, ne aveva attribuite soltanto 13. Preso dunque atto del numero ridotto di ore, la madre del bambino aveva impugnato la decisione di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) della Toscana, che nel marzo del 2015 le aveva dato ragione, ordinando al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale di attribuire immediatamente 25 ore, nominando altresì nominato due commissari ad acta in caso di inadempimento. Dal canto loro, il Ministero e l’Ufficio Regionale avevano impugnato la sentenza del TAR di fronte al Consiglio di Stato, il quale ora ha appunto respinto l’appello.
Tra le principali motivazioni addotte dal Consiglio di Stato, possiamo leggere: «L’attività ed un significativo numero di ore di lezione degli insegnanti di sostegno comportano evidenti vantaggi non solo per i disabili, […] ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso».
Quanto stabilito dalla suprema Corte Amministrativa è molto importante, in quanto conferma i contenuti della “storica” Sentenza 275/16 della Corte Costituzionale, che aveva sancito lo scorso anno l’intangibilità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, con riguardo anche alle misure di assistenza previste per loro dalla legislazione vigente, ivi compreso il servizio di trasporto.
In sostanza, si ribadisce che dev’essere la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. E tuttavia, non mi sento di esultare e di essere entusiasta per Sentenze come questa, che ritengono di garantire il diritto all’inclusione, assegnando lo stesso numero di ore di sostegno pari al numero di ore di lezione. Esse, invece, finiscono per contraddire lo spirito più autentico della nostra normativa sull’inclusione scolastica, fondata sull’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), e sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, privando gli allievi con disabilità dell’imperdibile opportunità di un reale ed efficace percorso di autonomia e di vita indipendente.
Ritengo sia proprio questo, infatti, che sta provocando il consolidarsi degli attuali mali del nostro sostegno e cioè la progressiva e inarrestabile “deresponsabilizzazione” dei docenti curricolari per il progetto inclusivo, il crescente perverso meccanismo della delega al solo docente per il sostegno del processo di inclusione degli studenti con disabilità e la conseguente triste “ghettizzazione” di questi ultimi nelle cosiddette “aule di sostegno”.
A tal proposito, sempre più genitori considerano oggi l’insegnante specializzato, indipendentemente dalle sue competenze, l’unica risorsa a disposizione dei figli, parlando addirittura del “loro” docente di sostegno e sentendosi dunque quasi “in dovere” di ricorrere ai Giudici per ottenere il massimo di ore di sostegno possibile.
Sia chiaro: quanto detto non deve far credere che si vogliano “eliminare” gli insegnanti per il sostegno i quali, al contrario, vanno ritenuti come una preziosa risorsa al servizio degli alunni/studenti con disabilità. Però, l’errore di fondo del nostro presente sistema di inclusione è quello di dimenticare sempre più spesso che – come previsto già quarant’anni fa dalla Legge 517/77, successivamente dalla Legge 104/92 e più recentemente dalla già citata Convenzione ONU – essi devono essere di sostegno alla classe, ai colleghi curricolari, a tutti gli Organi Collegiali e all’intero “contesto” per la progettazione e la realizzazione di attività scolastiche ed extrascolastiche veramente inclusive “per “tutti e per ciascuno” e non solo per gli allievi con disabilità.
Insomma, fossi nelle famiglie dei nostri ragazzi, piuttosto che battagliare nelle aule dei Tribunali per ottenere tante ore di sostegno quante sono le ore di insegnamento, mi batterei al contrario per una seria ripresa della formazione iniziale e in servizio di tutto il personale scolastico sulle didattiche inclusive e per la garanzia di una “sacrosanta” continuità didattica per i loro figli.
Purtroppo la cosa più deludente è che neppure la tanto celebrata recente Delega sul sostegno, attuativa della Legge 107/15 (cosiddetta La Buona Scuola), sembra voler perseguire tali “virtuosi” obiettivi, con buona pace di un proficuo processo di inclusione degli alunni con disabilità del nostro Paese.

Direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

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