Invalidi & Disabili

Cassazione: permessi legge 104 spettano anche se l’altro genitore non lavora

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Data:18 marzo 2016
Cassazione: permessi legge 104 spettano anche se l’altro genitore non lavora

Permessi ai sensi della legge 104. Con la sentenza n. 16460 del 2012 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che il diritto ai permessi mensili per il genitore di un portatore di handicap grave spetta anche qualora l’altro genitore non lavori.
La sentenza trae origine dal fatto di un dipendente al quale erano stati negati i 3 giorni di permesso mensili ai sensi della Legge 104 per l’assistenza della figlia minore convivente avente handicap grave. In più il ricorrente chiedeva alla società per la quale lavorava il risarcimento del danno esistenziale, biologico e morale, a causa dell’illegittima negazione del beneficio richiesto.
Secondo la Cassazione, per la soluzione della questione, occorreva considerare i numerosi interventi della Corte Costituzionale secondo la quale i permessi ai sensi della Legge 104 hanno la funzione di assicurare la tutela dei soggetti svantaggiati.
Secondo gli ermellini il destinatario della tutela realizzata mediante i permessi non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte Cost. n. 19/2009).
Questo modo di intendere i permessi è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata il 13 dicembre 2006) e con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all’espletamento delle attività personali e alla partecipazione sociale (cfr. Cass. sez. unite n. 16102/2009).
La tutela del soggetto svantaggiato, secondo la Cassazione, si concretizza realmente anche attraverso una regolamentazione del contratto di lavoro del familiare della persona tutelata. Quindi, il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore viene fatto in funzione del diritto del soggetto svantaggiato a ricevere l’assistenza. La conseguenza di tale interpretazione porta a stabilire che il lavoratore dipendente ha diritto a usufruire dei relativi permessi.
A tale conclusione la Cassazione era pervenuta già nel 2003 con la sentenza n. 7701 con cui aveva chiarito come un’adeguata tutela del figlio con handicap impone l’assistenza continua non solo da parte del genitore non lavoratore, ma anche di quello lavoratore (attraverso i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge), non solo perchè la persona con handicap ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perchè sussiste una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore.
Secondo la Suprema Corte il previgente testo dell’art. 33 della legge n. 104/1992 deve essere interpretato, pertanto, nel senso che il diritto ai permessi mensili, per il genitore di un portatore di handicap grave, spetta anche qualora l’altro genitore non lavori.