“ALUNNI CON DISABILITA' E RESPONSABILITA' DELLE PROVINCE” – Cons. Stato n. 1930/2013 – Marco TENUTA

Con la sentenza n. 1930/2013 del 5 febbraio 2013, depositata il 9 aprile c.a., il Consiglio di Stato ha affrontato la controversa questione del pagamento dell’assistenza ad personam da parte degli Enti locali.
Nel caso di specie i Giudici di Palazzo Spada si sono espressi in riferimento a una sentenza del T.A.R. Lombardia del 2011 che aveva condannato la Provincia di Monza e della Brianza ad assegnare un assistente ad personam in base al piano educativo individualizzato (PEI) predisposto nei confronti di una minore con disabilità frequentante una scuola superiore, oltre al risarcimento per equivalente del danno non patrimoniale in favore della stessa, evidenziando al contempo che alla Provincia non compete solo il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica degli alunni con disabilità (e viceversa), ma anche l’assistenza ad personam alla minore con disabilità.
Avverso alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, n. 1698 del 23 giugno 2011, la Provincia aveva presentato appello rispetto al ricorso accolto della madre della minore, nel caso di specie anche amministratore di sostegno, per la riforma della sentenza che assegnava alla ragazza 9 ore alla settimana di assistenza ad personam, fino all’approvazione del nuovo piano educativo individualizzato (PEI). Per inciso il T.A.R aveva respinto la richiesta risarcitoria proposta dalla madre quale amministratore di sostegno e le domande proposte dalla Provincia nei confronti del Comune in cui la minore era residente.
Nell’affermare il diritto della minore all’assistenza ad personam (specificando che va tenuto distinto dal diritto al sostegno scolastico) di competenza dell’Amministrazione provinciale in base all’art. n. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 [1], il Tribunale ha ritenuto infondati gli argomenti portati dalla Provincia a sua difesa, atti a mettere in evidenza la competenza del Comune in materia e riconoscendo la propria competenza solo per il servizio di trasporto dall’abitazione alla struttura scolastica frequentata dalla minore e più in generale degli alunni con disabilità. Tra le motivazioni addotte la Provincia enunciava gli artt. 6,7 e 14 della legge n. 328/2000 [2], l’art. n. 42 del D.P.R. n. 616/1977 [3], l’art. 13 del decreto legislativo n. 267/2000 [4], come detto non ritenute valide.
Il Tribunale ha dunque accolto, in base all’art. 12 della legge n. 104/1992 (Diritto all’educazione e all’istruzione), la richiesta di assistenza ad personam per l’anno in corso e fino alla formulazione del nuovo piano educativo individualizzato (PEI), atto a rideterminare in maniera attuale i bisogni della minore. Contestualmente è stata anche accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla studentessa a causa della violazione del suo diritto fondamentale all’assistenza, parametrandolo al costo medio sul mercato di un’ora di assistenza ad personam prestata da personale qualificato per la problematica della persona, moltiplicata per il numero di ore settimanali cui l’interessata ha complessivamente diritto, con incremento in via equitativa dell’importo risultante nella misura del 50%, compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
L’Amministrazione provinciale nel suo ricorso ha lamentato la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998, degli artt. 6 e 7 della legge n. 328/2000, degli artt. 9,10 e 12 della legge n. 104/1992 [5], degli artt. n. 13 e 19 del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare la Provincia ha messo in discussione che nel servizio di “supporto organizzativo”, di cui all’art. n. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 [6], si possano ricomprendere anche i servizi volti a sostenere direttamente e personalmente la persona con disabilità, affermando che si tratta di servizi alla persona che rientrano nei compiti ordinari dei Comuni nell’ambito della gestione dei Servizi sociali rivolti alla generalità della popolazione e concludendo che ad essa spettano solo compiti di coordinamento, programmazione e supervisione del sistema integrato complessivo dei servizi predisposti per le persone con disabilità e rispetto ai quali l’ente aveva provveduto anche mediante interventi economici rivolti ai Comuni.
Inoltre l’Amministrazione provinciale ha obiettato che le ore relative all’assistenza ad personam non potevano essere definite dal giudice per l’intero ciclo di studi, bensì in riferimento al piano educativo individualizzato (PEI) da redigersi annualmente; si è inoltre opposta alla condanna relativa al risarcimento del danno non patrimoniale e alle spese di giudizio.
Il tema in questione è stato oggetto di numerose sentenze di diversi T.A.R., che pur esplicitando con chiarezza le competenze normative, non sono state ritenute evidentemente esaustive al fine di dirimere definitivamente la questione tra Comuni e Province in merito alle competenze, lasciando le persone, nel caso di specie quelle con disabilità, anche in attesa di un intervento che evidentemente deve essere il più celere possibile.
Si auspica che la sentenza in commento del Consiglio di Stato ponga fine a un conflitto di competenze che il giudice amministrativo ha dovuto dirimere e il cui contenuto dovrebbe aver chiarito definitivamente (?!) la questione, almeno rispetto alle disposizioni normative attualmente vigenti.
In premessa i giudici di Palazzo Spada hanno affrontato il complesso riparto di competenze in materia tra gli Enti locali ripercorrendo l’excursus normativo in relazione al tema affrontato; inoltre hanno fatto riferimento a una precedente sentenza del massimo organo amministrativo, la n. 5194/2012, che in tema di diritti delle persone con disabilità ha rilevato che la Corte Costituzionale ha specificato più volte che l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo attraverso interventi di cura e riabilitazione ma anche mediante il loro concreto inserimento nelle famiglia, nella scuola e dal punto di vista lavorativo. Dunque l’integrazione scolastica e l’istruzione sono fondamentali per l’inclusione della persona con disabilità nella società e in particolare il suo diritto all’istruzione è tutelato specificatamente sia a livello internazionale (ci si riferisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia con la legge n. 18/2009) che nazionale mediante la legge n. 104/1992 che all’art. 12 garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione e all’art. 13 l’integrazione scolastica; in particolare l’art. 13 comma 3 della legge n. 104/92 recita: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
Inoltre per quanto riguarda l’istruzione scolastica, l’art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 ha attribuito i compiti e le funzioni riguardanti, tra gli altri, “…c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio” rispettivamente alle Province per l’istruzione secondaria superiore e ai Comuni in riferimento agli altri gradi di scuola ossia medie inferiori, elementari e scuole materne.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato, nel confermare quanto statuito dal T.A.R., ha evidenziato che la legge regionale della Lombardia n. 19/2007 [7] all’art. 6 comma 1 lettera b), definisce che, in tema di istruzione secondaria superiore, spettano alle Province “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio”, esattamente come previsto dall’art. 139 comma 1 lettera c del decreto legislativo n. 112/1998.
In particolare con la sentenza n. 1930/2013, il Consiglio di Stato ha sancito che la misura assistente personale “rientra, nella classificazione che ne dà il decreto legislativo n. 112/1998, nell’ambito dei Servizi alla persona e alla comunità di cui al titolo IV, ma non tra i Servizi sociali di cui al capo II (al cui art. 128 rinvia l’art. 1, comma 2, della legge n. 328/2000 per definire l’ambito di applicazione della legge), attribuiti ai Comuni, bensì invece nella sub materia dell’istruzione scolastica di cui al capo III (in cui è compreso l’art. 139 già citato), ripartita tra Province e Comuni”; rispetto a tali conclusioni non vi sono contrasti con quanto previsto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 104/1992 che individuano i compiti rispettivamente delle Regioni e dei Comuni.
In tal senso i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che in merito al tema in questione i compiti e le funzioni oltre che le misure effettive di realizzazione rientrano nelle concrete modalità di attuazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica e non genericamente nell’ambito dei Servizi integrati sociali. Tuttavia ciò non significa che alle Province non competano compiti e funzioni anche operativi e gestionali, altrimenti ci sarebbe una disapplicazione o ancora peggio una tacita abrogazione interpretativa del già citato articolo n. 139 del decreto legislativo n. 112/1998. Inoltre il Consiglio ha sottolineato che non rileva che nell’Amministrazione provinciale non vi siano le figure professionali adeguate atte a ricoprire il ruolo di assistente personale, lasciando intendere che in assenza di accordi con i Comuni o altri enti deputati a questa funzione e che possono fornire figure professionali adeguate, le Province possano o meglio debbano assumere personale o almeno dare degli incarichi a delle figure professionali idonee al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge e ribadito con questa pronuncia.
In definitiva il Consiglio di Stato ha affermato che il servizio di assistenza personale in favore di uno studente con disabilità che frequenta una scuola secondaria superiore, costituisce un’adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica e in tal senso “integra ragionevolmente la fattispecie del servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”, di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 (oltre che dell’art.6 della legge regionale della Lombardia n. 19/2007 nel caso in esame), confermando quanto stabilito dal T.A.R. Lombardia nel caso di specie ossia che i servizi di supporto organizzativo che competono alla Provincia non consistono solo nel servizio di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica (e viceversa) dei minori con disabilità, ma anche nell’assistenza ad personam agli stessi minori. Risulta quindi chiaro che il servizio di assistenza ad personam è funzionale al diritto all’istruzione del minore con disabilità e che dunque esso va riconosciuto in base a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), soggetto a verifica e aggiornamento in base alle mutate, specifiche e attuali esigenze dell’alunno con disabilità.
Dunque in conclusione si rileva la competenza dei Comuni in merito alla gestione del servizio di assistenza ad personam, mentre spetta interamente alla Provincia l’assunzione dell’onere economico. Questo è dovuto al fatto che l’assetto complessivo dei livelli istituzionali è strutturato in modo da attribuire ai Comuni la gestione globale degli interventi dal punto di vista socio-assistenziale, mentre alle Province sono affidati compiti di indirizzo, programmazione e raccordo. Tale ripartizione dei compiti tra gli enti è in linea con il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale è l’autorità più prossima ai cittadini e in grado di rappresentarne le esigenze e le istanze che interviene, quando essa sia in grado di curare i propri interessi e ove non siano richieste necessariamente le competenze del livello superiore.
Contestualmente inoltre il Consiglio di Stato ha confermato che alla minore con disabilità cui non è stato riconosciuto il diritto all’assistente ad personam deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale a causa del danno patito, come statuito dal T.A.R. nel 2011.(articolo tratto da www.personaedanno.it)
[1] ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
[2] Art. 6 (Funzioni dei comuni), Art. 7 (Funzioni delle province), Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili) della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
[3] Art. 42 (Assistenza scolastica) del Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
[4] Art. 13 (Funzioni) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[5] Art. 9 (Servizio di aiuto personale), Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità), Art. 12 (Diritto all’educazione e all’istruzione) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
[6] L’art. 139 comma 1 recita:
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
[7] “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.”
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