"CONTRAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO E DANNO ESISTENZIALE" – Tar Palermo 2667/2012

ARTICOLO TRATTO DA www.personaedanno.it

Ad alcuni minori affetti da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 sono stati assegnati insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello agli stessi necessario secondo i documenti programmatori, laddove si fa riferimento al rapporto 1 a 1.  Accertato il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, con conseguente violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione e degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, il T.A.R. Palermo Sicilia  sez. I, 19 dicembre 2012, n. 2667, pres. Maisano, est. Lento, reputa fondata la domanda risarcitoria, con la motivazione che si seguito si riporta:
“(…) il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356). Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi TAR Sardegna 2011, n. 695 e TAR Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).
Va, però, altresì considerato che parte ricorrente ha concorso parzialmente alla produzione del danno ritardando l’instaurazione della controversia. Ciò posto il danno può essere quantificato, in via equitativa, con riferimento a ciascun minore in 1.000,00 (mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 con decorrenza dal deposito del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione”.
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