Che nel 2012 nessuno dimentichi mai questi principi

Sono i princìpi contenuti nel “Preambolo” della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che dall’inizio del 2009 è anche Legge dello Stato Italiano, con i quali auguriamo a tutti i nostri Lettori un nuovo anno nel segno di un maggiore rispetto dei diritti umani di tutti e con qualche buona notizia in più, rispetto al 2011, per le persone con disabilità e le loro famiglie
Giovane donna in carrozzina fotografata di spalle a braccia aperte
Per porgere a tutti i nostri Lettori l’Augurio di un 2012 maggiormente rispettoso dei diritti umani e con qualchebuona notizia in più per le persone con disabilità e le loro famiglie, riproponiamo il testo integrale delPreambolo e i titoli dei cinquanta Articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che – com’è ben noto – è anche Legge dello Stato Italiano dal principio del 2009 (Legge 18/09). Cogliamo anche l’occasione per pubblicare in calce l’elenco completo dei Paesi che hanno finora ratificato il Trattato e il Protocollo Opzionale di esso.
La nostra redazione ridurrà nei prossimi giorni il proprio impegno. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal 9 gennaio prossimo.
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilit�
Preambolo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
(a) Richiamando i princìpi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
(c) Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
(d) Richiamando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e Altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale per la Tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie,
(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
(f) Riconoscendo l’importanza dei princìpi e delle linee guida contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard sulle Pari Opportunità delle Persone con Disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,
(g) Sottolineando l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,
(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
(k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
(l) Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni Paese, in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo,
(m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
(n) Riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
(p) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
(q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
(r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
(s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
(t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
(u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei princìpi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
(v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
(y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,
Convengono quanto segue: [ovvero i cinquanta Articoli della Convenzione, che sono i seguenti]:
– Articolo 1: Scopo
– Articolo 2: Definizioni
– Articolo 3: Princìpi generali
– Articolo 4: Obblighi generali
– Articolo 5: Uguaglianza e non discriminazione
Articolo 6: Donne con disabilità
– Articolo 7: Minori con disabilità
– Articolo 8: Accrescimento della consapevolezza
– Articolo 9: Accessibilit�
– Articolo 10: Diritto alla vita
– Articolo 11: Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
– Articolo 12: Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
– Articolo 13: Accesso alla giustizia
– Articolo 14: Libertà e sicurezza della persona
– Articolo 15: Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti
– Articolo 16: Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
– Articolo 17: Protezione dell’integrità della persona
– Articolo 18: Libertà di movimento e cittadinanza
– Articolo 19: Vita indipendente ed inclusione nella societ�
– Articolo 20: Mobilità personale
– Articolo 21: Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
– Articolo 22: Rispetto della vita privata
– Articolo 23: Rispetto del domicilio e della famiglia
– Articolo 24: Educazione
– Articolo 25: Salute
– Articolo 26: Abilitazione e riabilitazione
– Articolo 27: Lavoro e occupazione
Articolo 28: Adeguati livelli di vita e protezione sociale
– Articolo 29: Partecipazione alla vita politica e pubblica
– Articolo 30: Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
– Articolo 31: Statistiche e raccolta dei dati
– Articolo 32: Cooperazione internazionale
– Articolo 33: Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
– Articolo 34: Comitato sui diritti delle persone con disabilit�
– Articolo 35: I rapporti degli Stati Parti
– Articolo 36: Esame dei rapporti
– Articolo 37: Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato
– Articolo 38: Relazione del Comitato con altri organismi
– Articolo 39: Rapporto del Comitato
– Articolo 40: Conferenza degli Stati Parti
– Articolo 41: Depositario
– Articolo 42: Firma
– Articolo 43: Consenso ad essere vincolato
– Articolo 44: Organizzazioni d’integrazione regionale
– Articolo 45: Entrata in vigore
– Articolo 46: Riserve
– Articolo 47: Emendamenti
– Articolo 48: Denuncia
– Articolo 49: Formati accessibili
– Articolo 50: Testi autentici

Questi i 108 Paesi (compresa l’Unione Europea), che ad oggi, 29 dicembre 2011, appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione. L’ordine è cronologico ed è quello che risulta dalla data pubblicata nel portale dell’ONU:
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Gran Bretagna (8 giugno 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Danimarca (24 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) – Malawi (27 agosto 2009) – Portogallo (23 settembre 2009) – Laos (25 settembre 2009) – Repubblica Ceca (28 settembre 2009) – Turchia (28 settembre 2009) – Seychelles (2 ottobre 2009) – Iran (23 ottobre 2009) – Montenegro (2 novembre 2009) – Tanzania (10 novembre 2009) – Bolivia (16 novembre 2009) – Algeria (4 dicembre 2009) – Mauritius (8 gennaio 2010)– Zambia (1° febbraio 2010) – Ucraina (4 febbraio 2010) – Francia (18 febbraio 2010) – Lettonia (1° marzo 2010) – Canada (11 marzo 2010) – Bosnia-Erzegovina (12 marzo 2010) – Emirati Arabi Uniti (19 marzo 2010) – Maldive (5 aprile 2010) – Nepal (7 maggio 2010) – Slovacchia (26 maggio 2010) – Etiopia (7 luglio 2010) – Malaysia (19 luglio 2010) – Lituania (18 agosto 2010) –  Senegal (7 settembre 2010) – Moldavia (21 settembre 2010) – Armenia(22 settembre 2010) – Nigeria (24 settembre 2010) – Sierra Leone (4 ottobre 2010) – Saint Vincent e Grenadine (29 ottobre 2010) – Unione Europea(23 dicembre 2010) – Romania (31 gennaio 2011) – Togo (1° marzo 2011) – Colombia (10 maggio 2011) – Belize (2 giugno 2011) – Cipro (27 giugno 2011)– Pakistan (5 luglio 2011) – Bahrein (22 settembre 2011) – Lussemburgo (26 settembre 2011) – Capo Verde (10 ottobre 2011) – Indonesia (30 novembre 2011) – Myanmar (7 dicembre 2011)
Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratificarlo sono stati finora i seguenti 63 Paesi:
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia(4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino(22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay(3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) –  Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Gran Bretagna (7 agosto 2009) – Repubblica Dominicana(18 agosto 2009) – Australia (21 agosto 2009) – Portogallo (23 settembre 2009) – Turchia (28 settembre 2009) – Montenegro (2 novembre 2009) – Tanzania (10 novembre 2009) – Bolivia (16 novembre 2009) – Nicaragua (2 febbraio 2010) – Ucraina (4 febbraio 2010) – Francia (18 febbraio 2010) – Bosnia-Erzegovina (12 marzo 2010) – Nepal (7 maggio 2010) – Slovacchia (26 maggio 2010) – Honduras (16 agosto 2010) – Lituania (18 agosto 2010) – Lettonia (31 agosto 2010) – Nigeria (24 settembre 2010) – Saint Vincent e Grenadine (29 ottobre 2010) – Turkmenistan (10 novembre 2010) – Togo (1° marzo 2011) – Cipro (27 giugno 2011) – Lussemburgo (26 settembre 2011)
Per ulteriori approfondimenti: www.un.org/disabilities.
Ultimo aggiornamento (Friday 30 December 2011 17:05)