Il TAR LECCE da' ragione ad una alunna diversabile " giustizia e' fatta"

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto – Ufficio Studi Settore H, a fronte del massimo grado dell’handicap da cui è affetto un alunno (comportante l’inabilità al 100%), non può negare l’insegnante di sostegno per il massimo delle 24 ore disponibili (con un rapporto di 1:1 docente/alunno), essendo illegittimo attribuire al minore disabile solo 18 ore di sostegno.
L’Amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento delle spese legali (Euro 700,00 nella fase cautelare ed Euro 1.200,00 nella fase di merito)

– poiché la mancata riconsiderazione delle esigenze dell’alunna minore (pur effettuata nel precedente anno scolastico) aveva determinato la necessità dei genitori di dover ricorrere all’azione giudiziale.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce; sentenza 11 aprile 2011, n. 652; Pres. COSTANTINI; Est. ESPOSITO.(se ne legga tutta la sentenza cliccando qui)TAR LECCE 11 aprile 2011 n. 652