Il T.A.R. Catanzaro ha condannato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza


Il T.A.R. Catanzaro ha condannato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza (scuola coinvolta: Istituto Comprensivo di Fuscaldo – CS) per avere attribuito all’alunno disabile, affetto da un handicap grave, un insegnante di sostegno per un numero di ore inadeguate rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dal P.E.I.
Il T.A.R. Catanzaro ha affermato afferma che: «l’intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998».
Pertanto, l’Amministrazione scolastica è tenuta ad attribuire un numero di ore di sostegno in relazione alla patologia accertata dell’alunno disabile ed alle esigenze evidenziate dalle figure istituzionali nella documentazione sopra richiamata.(CLICCA QUI PER LEGGERE LA SENTENZA PER INTERO)TAR CATANZARO 9 febbraio 2011 n 182