Autismo: Asl condannata a pagare le terapie (Ordinanza Trib. civ. Roma 9.10.18)

Autismo: Asl condannata a pagare le terapie (Ordinanza Trib. civ. Roma 9.10.18)
Invalidi & Disabili

Il tribunale  civile di Roma, con ordinanza del 9 ottobre 2018, ha accolto il ricorso proposto dai genitori di un bambino di 5 anni con autismo, stabilendo che le terapie ABA per il figlio devono essere sostenute dall’ASL.
Nel caso di specie, la coppia è stata costretta, data l’inadempienza del Servizio sanitario nazionale, a rivolgersi ad un centro privato per garantire le terapie Aba al proprio figlio affetto da disturbo generalizzato dello spettro autistico. I genitori si erano rivolti alla Asl di Roma e al Bambino Gesù, che aveva consigliato loro la terapia ABA, ma l’azienda sanitaria, non possedendo le strutture autorizzate a fornire il servizio, né il personale certificato, non ha potuto garantire il servizio. Per tale motivo i genitori sono stati costretti a rivolgersi a centri privati spendendo nei primi 3 anni circa € 40.000.
Gli attori hanno chiesto con ricorso sia l’accertamento del diritto del figlio a ricevere a carico del servizio sanitario regionale il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA che il rimborso delle spese sostenute per l’impiego di tale metodologia dal 2015 ad oggi.
Il ricorso è stato accolto parzialmente poiché il Giudice ha condannato la Asl a sostenere le spese delle cure ABA future, stabilite in 40 ore settimanali per 48 mesi, mentre ha respinto la richiesta di rimborso delle spese già sostenute, ritenendo che tale istanza vada presentata attraverso ricorso ordinario, essendo totalmente priva del requisito del periculum in mora, trattandosi di risorse già corrisposte dai ricorrenti alle strutture che curano il minore e non avendo allegato essi ragioni irreparabili che giustifichino l’immediatezza di tale rimborso.
Secondo il giudice ricevere quelle cure dal Ssn è nei diritti del bambino “trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio”.
Il Giudice ha, altresì, preliminarmente precisato cosa si intende per ABA e qual è la sua specifica applicazione nel campo dell’autismo.
L’ABA sta per Applied Behaviour Analysis, cioè Analisi del Comportamento Applicata e si basa sull’uso dei principi della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi.
Essa viene applicata con successo a bambini con autismo da almeno tre anni. Dalla letteratura scientifica emerge che risulta maggiormente efficace se iniziata precocemente, entro i 4 anni di età.
Il Tribunale ha quindi sottolineato che per accertare la fondatezza della domanda fosse necessario verificare l’esistenza di evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.
Infatti il D.Lgs. 502/1992 all’art. 1 stabilisce altresì che “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche…omissis… i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale” ed al comma 7: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Dunque, partendo proprio dai suddetti dati normativi, secondo il Giudice “si può certamente affermare che sussista, nel caso de quo, il diritto del minore, affetto da autismo, all’erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di un trattamento cognitivo comportamentale modello ABA, trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, come accertato dalle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico”.
Autismo: Asl condannata a pagare le terapie (Ordinanza Trib. civ. Roma 9.10.18)
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