Per una didattica a distanza realmente inclusiva
Posted By Stefano On 9 Marzo 2020 @ 13:09 In Studio | Comments Disabled

Didattica a distanza
Com’è ben noto, la chiusura delle scuole di queste settimane, motivata dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha spinto il Ministero dell’Istruzione, nonché molti istituti scolastici, ad attivare varie forme di didattica a distanza (video-tutorial, piattaforme digitali, moduli di e-learning ecc.).
Dal canto suo, il Centro Studi Erickson, per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni e anche di quelli con BES (Bisogni Educativi Speciali), ha proposto nei giorni scorsi Dida-LABS, ambiente online gratuito per il supporto di attività didattiche della scuola primaria da svolgere a distanza, piattaforma alla quale si sono già registrati più di cinquemila docenti.
«Non dobbiamo dimenticare – sottolinea infatti Dario Ianes, docente di Pedagogia e Didattica Speciale alla Libera Università di Bolzano, oltreché co-fondatore del Centro Studi Erickson – che per gli alunni con disabilità l’inclusione significa apprendimento e partecipazione, cioè relazione con insegnanti e compagni, e dunque questo sarà un periodo difficile. Dida-LABS vuole essere un aiuto prezioso per attuare una didattica a distanza realmente inclusiva».
Nel dettaglio, la piattaforma online promossa da Erickson presenta oltre quattrocento attività multimediali create dai propri esperti, per rafforzare e potenziare le capacità dell’alunno, attraverso esercizi e giochi motivanti, negli àmbiti della letto-scrittura e della matematica.
L’insegnante è libero di scegliere gli esercizi e le attività più adatti per ciascun alunno, in base al programma svolto, in corso di svolgimento e da svolgere, negli àmbiti stessi della letto-scrittura e della matematica, oppure personalizzando/individualizzando la didattica per ciascun alunno, con particolare attenzione a quelli che presentano Bisogni Educativi Speciali, o ancora modulando nei tempi e nei livelli di difficoltà le sessioni di lavoro a seconda delle diverse necessità.
Ma non solo: l’insegnante, infatti, può monitorare lo svolgimento delle attività e l’andamento di ciascun alunno, in modo facile e immediato, grazie alle funzionalità della sezione Report. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link tramite il quale si accede a Dida-LABS. Segnaliamo inoltre che nel corso di un webinar gratuito (seminario in rete), in programma per il pomeriggio di domani, martedì 10 marzo (ore 17), con la partecipazione di Dario Ianes e della psicologa dell’educazione Sofia Cramerotti (in diretta streaming dalla pagina Facebook di Erickson e dal canale YouTube di Erickson), verrà approfondito il tema del rapporto tra didattica a distanza e inclusione.
Per ulteriori informazioni: Algisa Gargano (algisa@mavico.it).
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Il sostegno, la giurisdizione e i danni non patrimoniali
Posted By Stefano On 4 Marzo 2020 @ 16:54 In Studio | Comments Disabled

Un alunno insieme all’insegnante di sostegno
Sono due gli aspetti di particolare interesse presenti nella recente Sentenza n. 1870, pronunciata il 28 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e riguardante il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate da una scuola.
Innanzitutto la Corte ha mantenuto ferma la propria consolidata giurisprudenza rispetto alla ripartizione della giurisdizione tra Tribunali Amministrativi e Tribunali Ordinari, in questo tipo di procedimenti, ribadendo la competenza dei TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sulle controversie insorte anteriormente alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), per provvedimenti di insufficiente numero di ore di sostegno assegnate discrezionalmente dall’Amministrazione Scolastica.
Al contrario, se la controversia insorge successivamente alla formulazione del PEI, nel quale è indicato il numero delle ore da assegnare, la competenza passa ai Tribunali Civili, dal momento che con il PEI nasce il diritto soggettivo pieno al numero di ore in esso indicato, sul quale l’Amministrazione Scolastica non ha più alcuna possibilità di esercitare la propria discrezionalità.
L’altro aspetto degno di nota riguarda il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Amministrazione Scolastica di una precedente Ordinanza Cautelare nella quale era stato fissato il numero delle ore di sostegno da assegnare all’alunno.
Su questo la Suprema Corte sottolinea che a seguito di quel provvedimento cautelare, nasce nell’alunno il diritto soggettivo pieno al numero di ore indicato nel PEI, come or ora ricordato, e che tale provvedimento sostituisce il PEI. Conseguentemente il mancato rispetto di tale diritto, mantenendo la riduzione del numero di ore di sostegno, produce discriminazione dell’alunno il quale deve quindi essere risarcito per i danni non patrimoniali.
«Se da una parte questa Sentenza ribadisce la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione circa la ripartizione dei fori competenti – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – la novità più rilevante è senz’altro quella secondo cui la violazione di un ordine del Giudice, facendo nascere un diritto soggettivo dell’alunno, comporta discriminazione nei suoi confronti e quindi il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come stabilito dalla Legge 67/06, che tutela le persone con disabilità vittime di discrimninazione». (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.
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